Ordinamento degli enti locali

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La Conferenza metropolitana

poteri propositivi e consultivi, adotta o respinge lo Statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio metropolitani con 1/3 dei Comuni e la maggioranza della popolazione. È composta dal Sindaco metropolitano (che la presiede) e dai Sindaci dei Comuni. Lo Statuto determina le maggioranze necessarie per le deliberazioni della Conferenza.

Comune: elementi costitutivi

1) Territorio: a) ambito di competenza entro cui sono validamente efficaci gli atti del Comune; b) oggetto di diritto soggettivo del Comune, che può opporsi all'esercizio degli stessi poteri da parte di altri soggetti. Articolazioni: Capoluogo, Sobborgo, Quartiere, Casale, Borgata, Frazione (decentramento funzioni statali). 2) Popolazione: costituita da chi risiede (dimora abitualmente) nel territorio del Comune ed è regolarmente iscritto nel registro anagrafico. La residenza definisce per il cittadino la titolarità di alcuni diritti (voto ed eleggibilità, diritto di accedere ai servizi del Comune) e la sottoposizione ad alcuni obblighi. 3) Patrimonio: i Comuni, come le Province e le Città metropolitane, sono titolari di un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Città metropolitane: finalità istituzionali

1) sviluppo strategico del territorio metropolitano; 2) promozione e gestione integrata di servizi, infrastrutture e reti di comunicazione della Città metro.; 3) cura delle relazioni istituzionali.

Provincia: elementi costitutivi

1) territorio: insieme dei territori dei Comuni 2) popolazione: somma della popolazione dei Comuni; 3) patrimonio: beni e diritti posseduti dalla provincia in quanto titolare di personalità giuridica pubblica.

Organi del Comune: elenco

Art. 117 Cost.: 1) Consiglio (e Presidente del Consiglio), commissioni consiliari (compiti determinati dal regolamento consiliare) e gruppi consiliari. 2) Giunta; 3) Sindaco

Circoscrizioni provinciali

Art. 133 Cost.: la Provincia può articolare il proprio territorio in Circoscrizioni provinciali per mezzo di leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni e sentita la Regione interessata. TUEL: condizioni: 1) territorio di una dimensione tale da favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio. Ogni Comune deve far parte di una sola Provincia. 2) popolazione non inferiore a 200mila abitanti; 3) strumenti operativi e risorse finanziarie devono essere garantite dalle Province preesistenti. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata che rappresentano la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Sindaco metropolitano

Funzioni: a) rappresenta l'ente; b) presiede il Consiglio e la Conferenza; c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici; d) tutte le altre funzioni assegnate dallo Statuto. è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo; può nominare un Vicesindaco scelto tra i consiglieri metropolitani. In caso di cessazione della carica di Sindaco metropolitano (per cessazione dell'incarico di Sindaco in Comune), il Vicesindaco resta in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.

Approvazione e impugnazione dei regolamenti

I regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale, provinciale o metropolitano e pubblicati sull'Albo pretorio, da cui decorsi 15gg diviene efficace. I regolamenti sono formalmente atti amministrativi e possono essere illegittimi (cioè viziati per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge). L'impugnativa però presuppone un interesse concreto ed attuale da parte di colui che la propone. Essendo i regolamenti astratti e generali, non possono far nascere "l'interesse" alla loro impugnazione. I provvedimenti d'attuazione però, necessari per l'applicazione in concreto del regolamento, possono incidere sulle situazioni soggettive dei destinatari. Perciò chi vuole impugnare deve procedere alla doppia impugnativa.

Comune: definizione

L'art. 114 Cost. (dopo riforma costituzionale L. 3/2001) riconosce i Comuni come enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni. Secondo il T.U. Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Caratteri: 1) Ente locale: interessi e fini sono esclusivi all'ambito territoriale. 2) ente territoriale: territorio come elemento costitutivo 3) ente autarchico: potere di emanare atti amministrativi con efficacia uguale a quella degli atti amministrativi dello stato. 4) ente necessario: sancito dall'art. 144 Cost. 5) ente ad appartenenza necessaria: chi risiede appartiene; 6) ente esponenziale: rappresentativo della comunità; 7) ente autonomo: capacità istituzionale di perseguire fini generali e di emanare disposizioni nell'ambito del suo territorio.

Unione di Comuni: organi

L. 56/2014 prevede: a) Presidente: scelto tra i Sindaci dei Comuni associati; b) la Giunta: membri scelti tra gli assessori dei comuni associati; c) Consiglio: n° consiglieri stabiliti dallo Statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.

Status di "Roma capitale"

Secondo Art. 114 Cost (dopo L.cost. 3/2001), Roma è la capitale della Repubblica e la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. L.42/2009 (federalismo fiscale): la Capitale è un ente territoriale, i cui confini coincidono con quelli del Comune di Roma, dotato di una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Cost. L. 56/2014 estende alla Città metropolitana di Roma capitale le norme relative alle Città metropolitane e richiede che il suo statuto disciplini i rapporti tra la Città metropolitana, il Comune di Roma e gli altri Comuni.

Istituzione di nuovi Comuni (e distacco)

Secondo l'art. 133 Cost., è riservata alla legge regionale, sentite le popolazioni interessate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti, salvo i casi di fusione. Per distaccarsi dalla propria Regione di appartenenza, il Comune deve ottenere l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate (referendum) e con legge dello Stato, sentiti i Consigli regionali.

Unione di Comuni: definizione

L. 56/2014: ente locale costituito da più Comuni (di norma contermini) finalizzato all'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza. L'atto costitutivo dell'Unione (e il suo Statuto) sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Le Unioni hanno potestà statutaria e regolamentare. Lo Statuto stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Quando costituita in prevalenza da Comuni montani, l'Unione assume la denominazione di Unione di Comuni montani, con specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna. Inoltre, in ciascuna isola o arcipelago di isole dove esistano più comuni (tranne Sicilia e Sardegna), può essere istituita la Comunita isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle Comunità montane.

Esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante Unione di Comuni

L. 122/2010 (spending review): i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti (3mila per Comunità montane) sono obbligati ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali (tranne per i Registri di stato civile, i servizi anagrafici e statistici e per quelli elettorali) e ciò deve avvenire mediante Unione di Comune o convenzione. N.B. il ricorso alle convenzioni è sottoposto a precise condizioni di legge, pertanto il principale strumento per l'esercizio associato di funzioni fondamentali rimane l'Unione di Comuni. Alle Regioni spetta il compito di individuare la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni di funzioni fondamentali mediante l'Unione di Comuni.

Statuti: contenuto

L. 131/2003: principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, forme di controllo (anche sostitutivo), garanzie delle minoranze, forme di partecipazione popolare. -Contenuto obbligatorio: a) attribuzioni degli organi; b) garanzia e partecipazione minoranze; c) organizzazione dell'ente; d) rappresentanza legale dell'ente; e) forme di collaborazione tra Comune e Province; f) istituti partecipazione popolare; g) forme di decentramento; h) modalità di accesso dei cittadini i) stemma e gonfalone. -Contenuto facoltativo: tutto il resto.

Organi di Roma capitale

D.Lgs. 156/2010 prevede: a) Assemblea capitolina: organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Composta da Sindaco + 48 consiglieri e presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri della prima seduta; b) Sindaco: responsabile dell'amministrazione di Roma capitale. Esercita funzioni attribuitegli da leggi, Statuto e regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale di Governo. c) Giunta capitolina: collabora con il Sindaco nel governo di Roma capitale. Compie tutti gli atti che non siano di competenza dell'Assemblea o del Sindaco.

Funzionamento del Consiglio comunale

Disciplinato con apposito regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta, con il quale si individuano: a) le modalità per la presentazione delle proposte di deliberazione e discussione; b) il numero di consiglieri necessario per la validità della seduta. La prima seduta deve essere convocata entro il termine di 10gg dalla proclamazione e deve tenersi entro 10gg dalla convocazione. È presieduta dal sindaco o dal presidente del consiglio (+ o - 15mila abitanti).

Organi della Provincia

L. 56/2014 (nuovo assetto): Presidente, Consiglio, Assemblea dei Sindaci. 1) Presidente della Provincia: - rappresenta l'ente - convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Sindaci - funzionamento dei servizi e degli uffici - esecuzione degli atti - altro attribuito dallo Statuto. Eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia, in carica 4 anni. Sono eleggibili i Sindaci dei Comuni della Provincia (prima di 18 mesi dalle elezioni). Quando cessa la carica di Sindaco, cessa anche quella di Presidente della Provincia. 2) Consiglio: organo di indirizzo e controllo, in carica 2 anni: - propone lo Statuto all'Assemblea; - approva regolamenti, piani e programmi e ogni altro atto sottopostogli dal Presidente; - adotta e approva schemi di bilancio su proposta del Presidente, a seguito del parere dell'Assemblea (1/3 Comuni e maggioranza popolazione). È eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia tra sindaci e consiglieri in carica. Cessazione carica comunale = cessazione carica consiliare. 3) Assemblea dei Sindaci: poteri propositivi, consultivi e di controllo. Adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio. È costituita dai sindaci dei comuni della provincia

Incorporazione di Comuni

L. 56/2014 prevede l'incorporazione di uno o più Comuni in un altro Comune contiguo tramite richiesta dei Consigli comunali alla Regione, previo referendum consultivo comunale Il Comune incorporante conserva la propria personalità e succede in tutti i rapporti giuridici di quello incorporato. I suoi organi decadono dalla data di entrata in vigore della legge regionale che dispone l'incorporazione. Il Comune incorporante deve assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, tramite integrazione dello Statuto entro 3 mesi dall'entrata in vigore dell'incorporazione.

Elezioni organi comunali: comuni <15mila abitanti

Sistema elettorale maggioritario, con elezione del Sindaco contestuale a quella dei consiglieri comunali. Viene presentata la lista dei candidati, il candidato a Sindaco e il programma amministrativo. Ciascuna candidatura a Sindaco è collegata ad una lista di candidati a consigliere comunale (di entrambi i sessi). L'elettore che attribuisce la sua preferenza ad un candidato sindaco, l'attribuisce automaticamente anche alla lista che sostiene il sindaco (no voto disgiunto). L'elettore può: a) votare per un candidato a Sindaco; b) esprimere una preferenza per un candidato a consigliere; c)esprimere due voti di preferenza purchè siano di sesso diverso. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa), se no ballottaggio in caso di parità (seconda domenica successiva al primo turno). La lista collegata al sindaco ha 2/3 dei seggi, i restanti sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

Comunità montane: definizione

TUEL (D.Lgs. 267/2000) Unioni di Comuni, costituite fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, la cui finalità è la valorizzazione delle zone montane, nonchè l'esercizio delle funzioni proprie di quelle conferite e l'esercizio associate delle funzioni comunali. Sono istituite con atto amministrativo del Presidente della Giunta regionale, dopo che la Regione ha individuato, con legge propria, gli ambiti territoriali omogenei idonei a realizzare le funzioni. Possono essere inclusi anche Comuni confinanti NON montani con popolazione <20mila abitanti che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità. La Regione può disporre con propria legge lo scioglimento della Comunità, quando sorga da una fusione di Comuni, un nuovo Comune montano di territorio coincidente.

Comunità montana: organi

TUEL (D.Lgs. 267/2000): a) organo rappresentativo: indirizzo politico e amministrativo; b) organo esecutivo: funzioni esecutive e gestionali; c) Presidente: può essere anche Sindaco di uno dei Comuni associati. I rappresentanti sono eletti dai Consigli dei Comuni partecipanti con sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Consiglio comunale: atti fondamentali

TUEL (D.Lgs. 267/2000): organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con competenza esclusiva su alcuni atti fondamentali per la vita dell'ente, tra cui: -statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; -programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali, elenco annuale dei lavori pubblici; - convenzioni tra Comuni e Comuni e Province; - istituzione di compiti e norme per il funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione; - organizzazione dei pubblici servizi - istituzione ed ordinamento dei tributi; - indirizzi di aziende pubbliche; - mutui e credito; - spese (bilanci per esercizi successivi) - acquisti e alienazioni immobiliari - rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

Sindaco: funzioni

TUEL art. 50: a) funzioni quale capo dell'amministrazione comunale: - rappresentanza - convoca e presiede la Giunta (e il Consiglio se non c'è il Mr. President) - sovraintende: funzionamento servizi, uffici, esecuzione di atti, espletamento funzioni statali e regionali; - nomina, designazione e revoca dei rapp. del comune in seno ad altri enti - nomina resp. uffici e servizi, incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna. - servizi di protezione civile - ordinanze ordinarie, contingibili e urgenti. - orari dei servizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici. - altro attribuito da legge, regolamenti e statuto. b) funzioni quale ufficiale di governo: sovrintende: - emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza pubblica - svolgimento di funzioni affidati dalle legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria - vigilanza di sicurezza e ordine pubblico (informando il Prefetto). - adotta, con atto motivato, provvedimenti (anche contingibili e urgenti) per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. - registri di stato civile e di popolazione - adempimenti in materia elettorale, di leva militare e statistica. c) poteri del sindaco in materia di sicurezza urbana: - ronde e videosorveglianza - ripristino di luoghi pubblici occupati abusivamente - ordine di allontanamento

Municipi

TUEL dà la possibilità agli statuti comunali di istituire dei Municipi all'interno di Comuni sorti con fusione, nei territori delle comunità di origine. è una figura di decentramento comunale non costituente un nuovo ente locale e sprovvisto di personalità giuridica. Statuto e regolamenti ne disciplinano l'organizzazione e le funzioni. I Comuni che istituiscono Municipi possono mantenere tributi e tariffe differenziati per i territori gli enti preesistenti alla fusione.

Altre tipologie di forme associative

TUEL: 1) Convenzioni: accordi organizzativi cui accedono gli enti locali al fine di coordinare l'esercizio di funzioni, servizi e attività (contratti, no nuova struttura organizzativa, no personalità giuridica). Devono: a) stipulate per atto scritto; b) assoggettate al codice civile; c) giurisdizione esclusiva GA per controversie su formazione, conclusione ed esecuzione. Si dicono "obbligatorie" qualora lo Stato o la Regioni individuano con legge i casi in cui sia obbligatoria la formazione temporanea di una convenzione per la realizzazione di un'opera. 2) esercizio associato di funzioni e servizi di Comuni: obbligatorio per l'esecuzione di funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti (3mila per Comunità montane). Convenzioni di durata almeno triennale. 3) Consorzi: strumenti di cooperazione per lo svolgimento in forma associata di una o più attività tramite la creazione di un soggetto distinto dotato di personalità giuridica e di agilità operativa per estendere o rendere uniforme un servizio o una funzione. I Consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione e lo Statuto. Per rilevanti interessi pubblici, lo Stato può disporre la costituzione di Consorzi obbligatori. Si dividono in: a) Consorzio di servizi (gestione associata di uno o più servizi alla collettività); b) Consorzio di funzioni (esercizio di funzioni per la cura di interessi pubblici). 4) accordi di programma: strumento di coordinamento tra le amministrazioni interessate alla realizzazione di opere ed interventi che coinvolgono più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale). Requisiti per l'ammissione dei soggetti all'accordo: a) titolarità di un interesse; b) natura pubblica del soggetto. Ogni amministrazione comunale può aderire ad UN'UNICA FORMA associativa. Le Regioni esercitano un ruolo di programmazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni. Predispongono anche un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di 3 anni.

Istituti di partecipazione popolare

TUEL: 1) consultazione: l'amministrazione entra in contatto con l'opinione della collettività riguardo alle proprie scelte di carattere politico-amministrativo (es. assemblee pubbliche, sondaggi, ecc.). Devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avvenire insieme ad operazioni elettorali, provinciali e circoscrizionali. 2) Istanza: atto di impulso procedimentale al fine di far adottare un determinato atto. 3) petizione: atto di indirizzo politico al fine di richiedere che si provveda in relazione a situazioni di interesse generale; 4) proposta: strumento collaborativo che sottopone schemi, progetti e proposte di deliberazione. 5) referendum: consultivi, abrogativi o propositivi. 6) azione popolare: potere di azione in difesa di un pubblico interesse al fine di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi in caso di inerzia ad agire. 7) Difensore civico: organo monocratico e garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e provinciale, il quale segnala abusi, disfunzioni, carenze, ritardi nei confronti dei cittadini.

Comunità montana: funzioni

TUEL: a) esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o conferite dalle Regioni; b) ogni altra funzione conferita dai Comuni, Provincia e Regione; c) funzioni attribuite dalla legge; d) interventi speciali per la montagna stabiliti dall'UE o leggi statali e regionali. Le Comunità adottano piani pluriennali di opere ed interventi ed individuano strumenti idonei allo sviluppo socio-economico, così come programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

Giunta comunale: composizione

TUEL: la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un n° di assessori stabilito dallo Statuto che non deve essere superiore ad 1/3 del n° dei consiglieri. Il n° massimo dev'essere pari ad 1/4 del n° dei consiglieri, calcolando anche il Sindaco. Dura in carica quanto il Sindaco (5 anni); allo scadere rimangono in carica fino alla nomina del nuovo esecutivo. Decadenza della Giunta per: - impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco; - scioglimento del Consiglio; - dimissione di tutti gli assessori - mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco. I componenti vengono nominati dal Sindaco (insieme ad un Vicesindaco), e comunicati al Consiglio nella prima seduta. Cessazione carica assessore per: morte, dimissioni, rimozione, revoca, decadenza.

Procedimento di formazione degli Statuti

a) TUEL: approvazione Statuti comunali e provinciali: maggioranza 2/3 dei consiglieri; se voto contrario, ulteriore votazione in seduta successiva entro 30gg dalla prima votazione. Nella seconda votazione, lo Statuto è approvato se per due volte ha ottenuto la maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio. Stessa procedura per modifiche. b) Delrio (L. 56/2014) : formazione Statuti provinciali: formulato dal Consiglio e presentato all'Assemblea dei Sindaci che lo adotta o lo respinge con i voti che rappresentano almeno 1/3 dei Comuni compresi nelle Provincia e la maggioranza della popolazione. c) Delrio (L. 56/2014): Statuti delle Città metropolitane: il Consiglio lo propone alla Conferenza metropolitana, che lo adotta o lo respinge con 1/3 Comuni e maggioranza popolazione. Lo statuto è: a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; b) affisso all'Albo Pretorio dell'ente per 30gg; c) inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta ufficiale degli Statuti; entra in vigore dopo 30gg dall'affissione all'Albo.

Elezione degli organi provinciali

a) elezione Presidente della Provincia: l'elezione è affidata ai Sindaci e ai consiglieri dei comuni della provincia. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale presso la sede della provincia, sottoscritte da almeno 15% degli elettori. Il voto è diretto, libero, segreto e ponderato. b) elezione del Consiglio provinciale: eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Le liste sono composte da un n° di candidati non superiore al n° di consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato di più del 60%. Il voto è diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. Il voto è ponderato (secondo il meccanismo della città metropolitana): l'ufficio elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e le proclamazioni.

Elezioni organi comunali: comuni >15mila abitanti

a) elezione del Sindaco: eletto a suffragio universale diretto, contestualmente al consiglio comunale. Sistema maggioritario a doppio turno: unico voto per a) candidato a Sindaco; b) una delle liste collegate; c) voto disgiunto per lista e candidato a Sindaco. È eletto a sindaco il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, se no: ballottaggio in caso di parità. b) elezione del Consiglio: n° di candidati non superiore al n° dei consiglieri da eleggere e non inferiore a 2/3. Sistema elettorale proporzionale con correzione e a due turni. Viene presentata la lista di candidati e il nominativo del candidato a Sindaco e il programma amministrativo. Più liste possono presentare lo stesso candidato a Sindaco. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza (candidati di sesso diverso). Attribuzione dei seggi alle liste avviene dopo la proclamazione del Sindaco eletto: - al primo turno: 60% dei seggi va alle liste collegate che abbiano ricevuto almeno il 40% dei voti validi, sempre che nessun'altra lista abbia superato il 50% dei voti. - al secondo turno: liste collegate al Sindaco ricevono 60% dei seggi (anche se non ha ottenuto il 60% dei voti) a meno che un'altra lista costituita fin dal primo turno non abbia superato il 50% dei voti allo stesso turno. Proclamato il Sindaco, vengono attribuiti i seggi del Consiglio, partendo dai candidati alla carica di Sindaco (non eletti), la cui lista abbia ottenuto almeno un seggio.

Elezione della Città metropolitana

a) sindaco metropolitano = sindaco capoluogo. b) consiglio metropolitano: elezione da parte dei Sindaci e dei Consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Avviene sulla base di liste concorrenti (n° candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere). Le liste sono presentate all'ufficio elettorale presso gli uffici del Consiglio metropolitano e presso l'amministrazione provinciale. Il voto è diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana. Voto ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui è Sindaco o consigliere. Ciascun elettore ha 1 voto di preferenza. Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere e si scelgono quelli col quoziente più alto. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria.

Funzioni fondamentali per Province montane o confinanti con Paesi stranieri

a) sviluppo strategico del territorio e gestione servizi in forma associata; b) relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a Statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati con esse confinanti stipulando accordi e convenzioni.

Roma capitale: funzioni

a) valorizzazione beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con Ministero per i beni e le attività culturali; b) sviluppo settore produttivo e turistico; c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; d) edilizia pubblica e privata; e) organizzazione servizi urbani, in particolare trasporto pubblico e mobilità; f) protezione civile, insieme a Presidenza CdM e Regione Lazio; g) altre funzioni conferite dallo Stato e Regione Lazio.

Fusione di Comuni

Nuovo comune = fusione di due o + Comuni contigui già esistenti (anche con popolazione inferiore a 10mila abitanti). I Comuni coinvolti definiscono lo Statuto del Comune nascente tramite approvazione di un testo conforme da parte di tutti i consiglieri comunali. Questo resta vigente fino alle modifiche apportate allo stesso dagli organi del nuovo Comune istituito.

Il Consiglio metropolitano

Organo di indirizzo e controllo. Funzioni: a) propone alla Conferenza lo Statuto; b) approva regolamenti, piani e programmi; c) approva e adotta ogni altro atto sottoposto dal Sindaco; d) altre funzioni previste dallo Statuto; e) adotta, su proposta del Sindaco, gli schemi di bilancio, da sottoporre al parere delle Conferenza; f) approva in via definitiva i bilanci (1/3 dei Comuni e maggioranza della popolazione). è composto dal sindaco metropolitano e da un n° variabile di consiglieri (in rapporto al n° di abitanti): a) 24 per Città >3milioni; b) 18 per Città da 800mila a 3milioni; c) 14 nelle altre. Dura in carica 5 anni ed è eletto dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i Sindaci e i consiglieri comunali in carica.

Presidente del Consiglio comunale

I consigli comunali con +15mila abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Se <15mila, il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Ha poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività. - rappresenta il consiglio all'esterno - informazione ai gruppi consiliari e ai consiglieri le questioni sottoposte all'assemblea - poteri disciplinari e polizia interna.

Città metropolitane: elenco

La L. 56/2014 (Legge Delrio) individua: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Sono subentrate alle province omonime.

Organi della Città metropolitana (elenco)

La Legge Delrio (L. 56/2014) prevede: 1) il Sindaco metropolitano 2) il Consiglio metropolitano 3) la Conferenza metropolitana Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Forme di decentramento

Le Circoscrizioni di decentramento comunale sono ripartizioni del territorio comunale aventi una propria individualità per caratteristiche topografiche, sociali ed economiche (TUEL). Non sono dotate di personalità giuridica, non sono enti territoriali nè organi del comuni. Possibile SOLO per Comuni con popolazione superiore a 250mila abitanti, se la popolazione di ognuna di esse non sia inferiore a 30mila abitanti. L'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni sono oggetto di disciplina statutaria. Sono possibili anche altre forme di decentramento particolari e più accentuate per Comuni con + di 300mila abitanti.

Città metropolitane: funzioni

Stesse funzioni delle Province + funzioni fondamentali: a) adozione annuale di un Piano strategico triennale del territorio metropolitano (atto di indirizzo per l'ente) b) pianificazione territoriale generale (strutture di comunicazione, reti di servizi e infrastrutture); c) sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; d) mobilità e viabilità (coerenza della pianificazione urbanistica comunale in ambito metropolitano) e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) sistemi di informazione e digitallizzazione.

Potestà statutaria (comuni, province e città metropolitane)

Art. 114 Cost.: Comuni, Province e Città metropolitane sono enti autonomi dotati di propri Statuti, poteri e funzioni, nei limiti fissati dalla Cost. ed ai principi generali in materia di organizzazione pubblica (legge La Loggia) e leggi statali disciplinanti la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Province: definizione

Art. 114 Cost.: le Province sono enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni, necessari al fine di configurare la Repubblica. Il TUEL la definisce come ente locale intermedio tra Comune e Regione. è un ente esponenziale, dotato di autonomia normativa, organizzativa ed impositiva, al quale spetta il compito di coordinare lo sviluppo delle diverse comunità locali del proprio territorio. La legge Delrio (L. 56/2014) la ridefinisce "ente di vasta area", cui spetta la pianificazione e la programmazione in ambiti e materie circoscritti.

potestà regolamentare

Art. 117 Cost.: comuni, province e città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Ciò avviene nei limiti della Costituzione, degli Statuti, nell'ambito della legislazione statale o regionale. Tipologie: a) organizzazione e funzionamento delle istituzioni e organismi di partecipazione; b) funzionamento degli organi istituzionali (es. regolamento consiliare); c) organizzazione e funzionamento uffici; d) esercizio di funzioni (es. regolamenti edilizi) e per lo svolgimento di servizi pubblici (es. servizi tributari, di trasporto pubblico, ecc.).

Funzioni della Provincia

Art. 118: 1) Proprie (art. 19, TUEL): a) difesa del suolo, valorizzazione ambiente e prevenzione calamità; b) tutela risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione flora, fauna, parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca; g) smaltimento rifiuti a livello provinciale; h) servizi sanitari attribuiti da legislazione statale e regionale; i) istruzione secondaria di secondo grado; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ad enti locali; 2) Conferite: a) industria; b) energia; c) autoscuole; d) revisione di automezzi; e) autotrasporto; f) viabilità e strade; g) protezione civile (piani provinciali di emergenza); h) catasto edilizio urbano e catasto terreni (tenuta degli atti per comuni <20mila abitanti); i) formazione professionale; l) polizia amministrativa. 3) Compiti di programmazione: a) proposte comunali; b) determinano Programma regionale di sviluppo; c) adottano programmi pluriennali secondo gli obiettivi del programma regionale di sviluppo; d) predispone il Piano territoriale di coordinamento. 4) Fondamentali (in base a legge Delrio, L. 56/2014): a) tutela e valorizzazione ambiente; b) trasporto provinciale; c) programmazione provinciale rete scolastica; d) elaborazione dati; e) gestione edilizia scolastica; f) controllo fenomeni discriminatori.

Funzioni del Comune

Secondo l'art. 118 Cost. (modificato da L. cost. 3/2001), i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative. Ciò in base al principio di sussidiarietà per il quale le funzioni amministrative devono essere svolte dall'ente più vicino al cittadino. Si dividono in: 1) Funzioni proprie: competono all'ente in quanto rappresentativo della propria comunità (TUEL). Riguardano: a) i servizi alla persone e alla comunità; b) l'assetto e l'utilizzazione del territorio; c) lo sviluppo economico 2) Funzioni conferite (con legge da parte di Stato o Regione): servizi correlati ad interessi generali dell'ordinamento, e non ad esigenze locali. Il Comune opera in veste di amministrazione decentrata. Es.: servizi elettorali, servizi di stato civile, servizi anagrafici e statistici e leva militare. Con il D.Lgs. 112/'98 sul decentramento amministrativo sono state conferite ai Comuni funzioni riguardo: a) attività produttive; b) fiere locali; c) catasto edilizio urbano e catasto terreni; d) opere pubbliche; e) protezione civile; f) sanità; g) servizi sociali; h) istruzione scolastica; i) beni ed attività culturali; l) polizia amministrativa. 3) Funzioni fondamentali: essenziali per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento. Il loro esercizio è obbligatorio per l'ente. Comprendono: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo; b) organizzazione servizi pubblici di interesse generale; c) catasto; d) pianificazione urbanistica ed edilizia; e) pianificazione di protezione civile e coordinamento primi soccorsi; f) raccolta, avvio, smaltimento e recupero rifiuti; g) servizi sociali; h) edilizia scolastica; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) registri stato civile, anagrafici ed elettorali. l-bis) servizi statistici.

Città metropolitane: definizione

Secondo la L. 56/2014 (Legge Delrio), sono enti territoriali di vasta area, costituite dal Comune capoluogo e altri Comuni ad esso uniti da rapporti di contiguità territoriale, nonché di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali. Acquisisce le funzioni della Provincia, altre funzioni previste dallo statuto, nonché ulteriori funzioni conferite con legge dello Stato o delle Regioni. Lo status delle città metropolitane è costituzionalizzato dalla L. cost. 3/2001, inserite nell'art. 114 Cost, dando fondamento alla loro potestà statutaria e regolamentare e della loro autonomia impositiva e finanziaria.

Consiglieri comunali

n° rapportato alla popolazione residente, in carica per 5 anni. Diritti: - iniziativa per deliberazioni in Consiglio; - interrogazioni e mozioni, cui il Sindaco o gli assessori devono rispondere entro 30gg. Modalità fissate dallo Statuto. - convocazione del Consiglio; - richiedono agli uffici comunali notizie ed informazioni utili. Cessano la carica in caso di: - decesso - decadenza per: a) ineleggibilità; b) incompatibilità; c) mancato intervento ai lavori del Consiglio; d) altro indicato dalla legge; - rimozione: con decreto del Ministro dell'interno per casi previsti dall'art. 142 TUEL - dimissioni: presentate personalmente.

Giunta consiliare: natura e funzioni

organo esecutivo dell'ente locale con competenza autonoma su tutte le materie non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Adotta atti di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo non riservati al Consiglio, al Sindaco o agli organi di decentramento. Opera attraverso deliberazioni collegiali, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso. Funzioni: a) Gestione finanziaria: bilancio annuale; relazione sull'efficacia dell'azione in base a programmi e costi; aliquote dei contributi; mutui; prelevamenti dal fondo di riserva; gestione del bilancio; anticipazioni di tesoreria. b) lavori pubblici: approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e varianti d'opera; conferimento degli incarichi per progettazione e direzione dei lavori; nomina della commissione di collaudo. c) gestione del personale: adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio); approvazione del procedimento dei concorsi; atti di assunzione.

Sindaco: definizione e mandato

organo monocratico con duplice veste: a) capo dell'amministrazione comunale; b) ufficiale di governo (organo periferico dell'amministrazione statale e rappresentante di Governo in sede locale). È eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e provvede poi alla nomina degli assessori. Resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile per max 3 mandati consecutivi (se uno dei 2 mandati ha avuto durata inferiore di 2 anni, 6 mesi e 1 giorno). Cessa la carica per: - mozione di sfiducia: votata per appello nominale della magg. assoluta dei componenti del Consiglio; motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri; messa in discussione non prima di 10gg e non oltre 30gg dalla presentazione. Dopodichè: scioglimento del Consiglio e nomina di un commissario. - impedimento permanente - rimozione - decadenza - decesso. Conseguenza = decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio.


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